Circolare N° 57354/2009
3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4

 

Con la circolare n. 9 del 26 novembre 2001, dettante disposizioni per I'utilizzazione della procedura Docfa 3.0, sono state fornite alcune indicazioni in merito alla dichiarazione in catasto delle porzioni immobiliari sensibili nelle categorie fittizie (da F/1 ad F/5).

Con i documenti di prassi è stato piu volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene.

La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.).

Nel rispetto di tale principio, che non può essere disatteso, appare necessario impartire nuove disposizioni riguardanti le porzioni derivanti da unità immobiliari già censite, che non possono essere, in nessun caso, dichiarate in categoria fittizia F/4 e quindi ricondotte ad una condizione di assenza di rendita catastale.

Pertanto, in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti o di altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Resta inteso che permane I'obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente I'insieme delle porzioni costituenti I'unità immobiliare, nel rispetto delle direttive di prassi in vigore. La causale da utilizzare per detta variazione è "frazionamento per trasferimento di diritti". Tale stato di censimento rappresenta una condizione transitoria in quanto permane I'obbligo, a trasferimento avvenuto ed a lavori edilizi  ultimati,  di  provvedere  al  perfezionamento  dell'accatastamento  per  I'esatto accertamento catastale delle unità immobiliari definitivamente costituite.

Si coglie I'occasione per ribadire che la causale "divisione" è utilizzata ogni qualvolta I'unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o piu porzioni, ciascuna delle  quali  presenta  le  caratteristiche  proprie  dell'unità  immobiliare  e  ciò indipendentemente dal fatto che le unità immobiliari derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali.

Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma i, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante "Disposizioni legislative in materia edilizia").  In  tale  fattispecie  può  essere  attribuita  la  categoria  F/4  priva  di  rendita catastale.