La normativa catastale prevede che la redditività degli immobili per le categorie speciali e particolari sia individuata con stima diretta, per ciascuna unità immobiliare. La stessa normativa, in armonia con le regole poste alla base della disciplina dell'estimo, prevede che il calcolo della rendita catastale possa essere eseguito, con procedimento diretto o indiretto. In relazione alla peculiarità di tali immobili e dei dati economici ordinariamente rilevabili dal mercato, di prassi viene utilizzato il procedimento indiretto, basato su elementi comparativi di valore o di costo.
Tuttavia, in alcuni rari casi, è possibile ricorrere al procedimento diretto, secondo le regole delineate dall'articolo 15 e seguenti del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1142, che è applicabile non solo al calcolo delle tariffe delle unità immobiliari urbane con destinazioni comprese nei gruppi ordinari (mediante il quale si individua la rendita a partire dal reddito lordo ordinario, detraendo le spese ed aggiungendo le imposte), ma anche a quelle aventi destinazione compresa nei gruppi speciali e particolari.
Per i procedimenti che individuano in modo diretto la rendita catastale è prevista la compilazione del quadro H2 del mod. 2N, parte I, nel quale deve essere inserita una breve relazione di stima riportante la descrizione dell'immobile e la consistenza di ciascuna componente immobiliare. In particolare, deve essere posta la dovuta attenzione al fine di individuare i parametri sintetici di stima cui correlare la redditività dell'immobile oggetto d'indagine (ovviamente riferita al biennio economico 1988-89), in relazione a quella di immobili similari presi a confronto, debitamente collocati in adeguate scale parametriche di riferimento.
La determinazione diretta della rendita senza la predeterminazione del valore presuppone, come di fatto già avviene nella prassi, una efficace collaborazione del professionista incaricato, che deve rendere disponibili gli idonei e concreti elementi economici da porre in evidenza nella perizia di stima contenuta nella dichiarazione (descrizione; consistenza delle aree, dei manufatti, degli impianti; indicazione dei parametri assunti a confronto e del valore unitario dei parametri utilizzati per la stima; ecc.). Culla base di tali elementi, I'Ufficio provvede alle necessarie verifiche atte a dimostrare, nella fattispecie in esame, I'idoneità del procedimento diretto, nonché la congruenza della rendita proposta.