Prot. N° 12/4607/02/116/212/02
Napoli, 12 aprile 2002
OGGETTO: Cespiti appartenenti alle categorie D ed E. Determinazione della rendita catastale con stima diretta. (Rif. note della scrivente n 7823/2.5.99 - 3771/10.3.2001).
Come è noto con lettera circolare n. 3/83 del 9.01.1992 la ex Dircatasto, in merito al classamento delle unità appartenenti alle categorie D ed E, tra l’altro, raccomandò di “motivare con sufficiente completezza” le singole relazioni di stima, nonché di allestire - ove non già provveduto - idonei prontuari da utilizzare nelle stime con i parametri unitari ordinari adottati per singole fattispecie, ciò al fine di raggiungere un’accettabile omogeneità operativa.
Sempre in tema di categorie D ed E, di recente, con nota n. 60654 del 10.1.2002 diretta p.c. alle Direzioni Compartimentali, la Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare, nel corrispondere a quesito di merito della Direzione Compartimentale per la Sicilia, ha posto in rilievo la mancanza della “motivazione del giudizio di stima” rilevata dal Servizio Ispettivo nel classamento delle citate unità.
La citata Direzione Centrale all’uopo ha rilevato nel merito:
che gli artt. 9 e 10 del R.D. 13/4/1939 n. 652 definiscono la rendita catastale ed i criteri per determinarla;
che il regolamento di formazione per le unità iscrivibili alle categorie suddette precisa che il valore venale delle citate categorie deve esser ritrovato, sostanzialmente, con i criteri propri della disciplina estimativa;
che le vigenti norme legislative e regolamentari forniscono specifiche indicazioni circa i criteri ed i metodi di stima da utilizzare;
ed ha richiamato l’attenzione degli uffici dipendenti sulla circostanza che le risultanze estimali che si concretizzano nella individuazione della rendita catastale, per la specificità delle considerazioni valutative, possono essere oggetto di contestazioni nella sede contenziosa adita da parte dei soggetti interessati. All’uopo è stato richiamato quanto sancito in proposito dalla Corte di Cassazione, che con sentenza del 5/5/2000 n.5715 così si esprime ... “la stima diretta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica “... opponibile dal contribuente mediante “attività di estimazione”.
La citata Direzione Centrale, pertanto, al fine di consentire al contribuente di esercitare - in sede di contenzioso - il diritto di “ contrapporre un’attività di estimazione” a quella posta in essere dall’Ufficio rileva l’opportunità che per gli immobili de quibus, l’accertamento catastale (oggetto di notifica) contenga oltre agli elementi propri iscritti negli atti del Catasto, anche - in allegato - una sintetica relazione in cui siano descritti gli elementi dimensionali ed estimali utilizzati per la determinazione della redditività del bene.
La citata nota conclude ponendo in evidenza l’opportunità, per la rilevanza dell’argomento, di portare a conoscenza delle Direzioni Compartimentali le problematiche sopra menzionate al fine di rendere uniforme il comportamento di tutti gli uffici dipendenti.
Tutto ciò premesso la scrivente, condividendo le considerazioni della Direzione Centrale innanzi citata e ritenendo indispensabile il miglioramento qualitativo e quantitativo degli interventi di verifica e controllo delle suddette attività sugli accatastamenti e/o variazioni con procedura informatica Docfa, nei termini temporali previsti dal D.M. 701/94, in relazione alla delicatezza dell’argomento - pur in attesa delle disposizioni operative annunciate dalla citata nota del 10.1.2002 - ritiene doveroso invitare le SS.LL. a rivedere, ovvero a rendere ancora più efficace, il livello dei controlli per le predette categorie speciali e particolari, oggetto di stima diretta.
Ciò in considerazione del fatto che:
pervengono numerose segnalazioni da parte di utenti che evidenziano incongruenze estimative nei processi di determinazione della rendita catastale;
è stato rilevato un incremento del contenzioso catastale presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali anche nello specifico segmento dell’attribuzione delle rendite ad immobili appartenenti alle categorie D ed E.
i principi generali di cui alla legge 212/2000, nonché la giurisprudenza in materia, prefigurano le condizioni per cui all’attività dell’Ufficio può contrapporsi l’attività estimativa da parte del contribuente.
Ritiene cioè la scrivente che, in questo nuovo contesto, l’attività estimativa dell’Ufficio, (sia pure finalizzata alla determinazione delle rendite catastali), per la rilevanza esterna assunta, deve conformarsi ai principi che regolamentano lo svolgimento ed il controllo della attività estimale svolte dagli Uffici Provinciali, così come esplicitate dalle direttive emanate dall’ex Dircatasto, nonché dal Dipartimento del Territorio e confermate all'attualità, dall’Agenzia del Territorio.
A parere della scrivente quindi, l’attività estimale dell’Ufficio - a prescindere dalle finalità erariali o catastali che la caratterizzano - deve essere improntata ai principi della qualità, oggettività e trasparenza, il che presuppone, in buona sostanza, la necessità operativa di separare - se non già fatto - l’attività di acquisizione Docfa da quella successiva del controllo di merito delle determinazioni estimali contenute negli atti prodotti dal contribuente, finalizzata a confermare o rettificare la rendita catastale proposta.
A tale proposito si precisa che la organizzazione della suddetta autonoma attività di verifica, prevista dal terzultimo comma della circolare 305/T del 23.12.1996 è indubbiamente di competenza del Direttore dell’Ufficio che, operativamente, puo quindi porla in essere, ad esempio, mediante delega specifica al capo del Rep. IV ovvero ad una commissione all’uopo nominata, etc.
In conclusione ed in relazione a quanto innanzi esplicitato, questa Direzione Compartimentale richiede:
l’invio, a stretto giro, dei prontuari riferiti al biennio 1988-1989 ed utilizzati da ciascun ufficio per la stima diretta di compendi ascrivibili alle categorie in argomento
la comunicazione delle modalità operative ed i termini concreti con i quali - se non già fatto - è stata regolamentata, in dettaglio, da parte delle SS.LL. la succitata attività di verifica e controllo interno delle stime dirette di cespiti appartenenti alle categorie D ed E.
Si resta in attesa di sollecito riscontro entro e non oltre la fino del corrente mese con l’intesa che verrà indetta, in proposito, una specifica riunione di coordinamento successivamente.
F.TO IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI
AGRUSTI ING. MARCELLO DONATO