Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla
data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.
In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
Ovviamente, al fine di rendere esplicita negli atti catastali l’efficacia retroattiva della rettifica operata in via di autotutela, nelle annotazioni dei predetti atti dovrà essere opportunamente evidenziato che la decorrenza della nuova rendita è corrispondente a quella del classamento rettificato.
Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all’originario classamento e per i quali non ricorre l’obbligo della dichiarazione in catasto (si veda il procedimento ex art. 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l’eventuale rettifica della rendita, scaturendo da una attività di riesame non qualificabile strictu sensu come esercizio del potere di autotutela, non potrà che esplicare effetti ex nunc.
Per inciso, sembra opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15862 del 17 marzo 2005, depositata il 28 luglio 2005, ha assunto un orientamento sostanzialmente in linea con le indicazioni interpretative di cui alla presente circolare.
Con la predetta sentenza, infatti, la Suprema Corte, in tema di I.C.I., ha sottolineato che nell’ipotesi in cui “…la variazione dipenda dalla correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri” non si rende “…applicabile il disposto di cui all’art. 5, co 5, L. 504/92, secondo cui il valore catastale per l’ICI è quello vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione”. Tale impostazione è stata poi ribadita dalla stessa Cassazione, con riferimento all’imposta di registro, nella recente sentenza n. 18426 dell’8 giugno 2005, depositata il 16 settembre 2005.
Occorre, comunque, evidenziare che l’istanza di autotutela non riapre in nessun caso i termini di impugnativa degli atti di accertamento catastale. In tal senso la Suprema Corte, con la sentenza n. 247 del 1° luglio 2003, depositata il 12 gennaio 2004, ha ribadito che il termine di sessanta giorni entro cui impugnare l'atto impositivo ha natura decadenziale di modo che il suo inutile decorso determina la definitività del provvedimento stesso, precludendo la possibilità di rimetterlo in discussione nell’ambito di un giudizio tributario in forza delle disposizioni che hanno introdotto la cosiddetta autotutela.