Le modifiche delle rendite proposte con i documenti Docfa presentati in attuazione del comma 336, sono notificate ai possessori ai sensi dell’art. 74 della legge n. 342/2000 e sono portate a conoscenza dei Comuni con l’ordinario flusso di comunicazione periodica, eseguito in ottemperanza al medesimo art. 74.
Con specifica disposizione operativa, saranno definite, fra l’altro, le modalità per la costituzione del data base e per la predisposizione degli esiti da inoltrare ai Comuni da parte degli Uffici provinciali.
Gli stessi Uffici avranno cura far conoscere il contenuto della presente circolare ai rappresentati delle Associazioni di categoria della proprietà immobiliare urbana e degli Amministratori di condominio, nonché dei Consigli e dei Collegi locali delle professioni tecniche interessate, sottolineando la rilevanza di una estesa pubblicizzazione dell’avvio del processo in esame ai cittadini, proprietari di immobili urbani, ed in particolare dei benefici, per i soggetti interessati, conseguibili attraverso il tempestivo espletamento degli adempimenti omessi (direttamente o dai loro danti causa). Tali benefici, tra l’altro, possono concernere:
l’applicazione di una sanzione prossima al minimo edittale;
l’incidenza minore degli interessi per tardivi pagamenti;
la riduzione della sanzione nei casi di applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso;
Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell’attuazione della presente circolare, ove necessario attraverso preliminare interessamento della Scrivente, e ne verificheranno l’operatività nell’ambito delle presenti disposizioni.