L’innovazione introdotta dal Comma 578 determina un diverso riferimento nei criteri di classamento tra le unità immobiliari indicate nello stesso comma già iscritte in catasto, per le quali l’attribuzione della categoria è stata definita tenendo conto che nelle “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 … non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”11, e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione per mutazioni nello stato, per le quali, a far data dal 1° gennaio 2020, è prevista, ai sensi del richiamato Comma 578, l’attribuzione della categoria catastale E/1.
Come accennato in premessa, il legislatore ha previsto, al Comma 579, che “Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578”.
Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare il classamento degli immobili di cui al Comma 578, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1.
In relazione a quanto sopra indicato, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017”, a cui è automaticamente connessa la causale “Revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 579, della L. n. 205/2017”. Tale causale è riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento.
La previsione normativa secondo cui possono essere presentati atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli “immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1” è comunque da intendersi riferita agli immobili regolarmente iscritti in catasto con classamento definitivo, attribuito sulla base della previgente disciplina in materia di classamento catastale delle unità immobiliari ubicate nei porti, richiamata in premessa. Pertanto, non è da ritenersi esclusa la possibilità di presentare atti di aggiornamento ai sensi del Comma 579 per unità immobiliari già censite nella categoria E/1 laddove tale classamento abbia, ad esempio, natura di “classamento proposto ai sensi del D.M. 701 del 1994”.
Ai fini del classamento in categoria catastale E/1 degli immobili destinati a deposito, il Comma 578 prevede che gli stessi siano strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali, rilevando a tal fine l’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge n. 84 del 1994.
In relazione a tale previsione, il successivo Comma 579 prevede che, ai fini della revisione del classamento in categoria catastale E/1 dei depositi, esclusi quelli doganali12, “l’intestatario, ovvero il concessionario, allega all’atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale.
La dichiarazione di cui sopra è resa dall’intestatario, ovvero dal concessionario, o dal soggetto utilizzatore dell’unità immobiliare, sulla base dello schema disponibile sul sito internet dell’Agenzia13.
La mancata allegazione al suddetto atto di aggiornamento catastale di tale dichiarazione, ovvero l’allegazione di una dichiarazione incompleta, rende lo stesso atto non conforme alle vigenti disposizioni in materia di aggiornamento catastale e ne comporta la non registrabilità nelle banche dati catastali14.
Quanto ai depositi doganali, per i quali, come detto, la sussistenza del requisito di stretta funzionalità alle operazioni e ai servizi portuali è da ritenersi soddisfatto di per sé, attesa la specifica natura di detti depositi, il professionista redattore dell’atto di aggiornamento, al fine di agevolare le attività di controllo da parte dell’Agenzia del classamento proposto secondo le previsioni di cui all’art.1 del D.M. n. 701 del 1994, avrà cura di indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’autorizzazione (di norma, protocollo e data) e dell’Autorità doganale che l’ha rilasciata.
In ogni caso, per espressa previsione di legge, “Resta fermo l’obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578”.
Nel caso specifico dei depositi, pertanto, la perdita del requisito di stretta funzionalità alle operazioni e ai servizi portuali costituisce “variazione nello stato” del bene che rileva ai fini dell’attribuzione della categoria e, come tale, soggetta ad obbligo di dichiarazione in catasto ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939, entro trenta giorni dal momento in cui tale perdita si è verificata15.
11 Cfr. art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
12 Per i quali, come detto, la sussistenza del requisito di stretta funzionalità alle operazioni e ai servizi portuali è da ritenersi soddisfatto di per sé, attesa la specifica natura dei depositi doganali.
13 Trattandosi, di norma, di dichiarazione non sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere corredata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del menzionato D.P.R. n. 445 del 2000, di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
14 Le motivazioni di non registrabilità in banca dati dell’atto di aggiornamento sono rese note al professionista che lo ha presentato.
15 Cfr. art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.