CIRCOLARE Protocollo N. C3/366 - Risposta al Foglio del 14/02/97 - Servizio N. 2R/2197/97
Con la nota sopracitata, la Direzione in indirizzo ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in merito all'obbligatorietà della presentazione dell'elaborato planimetrico anche per le denunce di variazione relative ad unità immobiliari appartenenti a fabbricati dichiarati in Catasto successivamente all'emanazione della circolare n. 2/84 . Tale obbligatorietà dovrebbe essere imposta, a parere del richiedente, in quanto, con la certificazione dell'elaborato planimetrico, l'Ufficio di fatto attesterebbe, tra le altre cose, anche la destinazione d'uso di ciascuna unità immobiliare rappresentata sull'elaborato stesso. Di conseguenza, in caso di variazione di qualsiasi unità immobiliare, l'elaborato esistente agli atti non risulterebbe più aggiornato all'attualità.
In proposito, si precisa che l'elaborato planimetrico, al pari delle schede planimetriche, non rientra tra gli atti catastali propriamente detti, ma rappresenta unicamente, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari al solo scopo di permetterne una più agevole e rapida individuazione.
Premesso quanto sopra, si precisa che la certificabilità dell'elaborato planimetrico deve essere intesa semplicemente come copia di un atto presentato dalla parte, non soggetto ad accertamento e correzione da parte dell'Ufficio, e che rappresenta unicamente, come già detto, la dimostrazione della subalternazione effettuata dal professionista, alla data della presentazione della denuncia di accatastamento dell'immobile.
Gli Uffici periferici, all'atto del rilascio della copia dell'elaborato planimetrico, dovranno attestare in calce al documento che lo stesso è rilasciato unicamente come copia di una dichiarazione di parte, escludendone ogni validità come attestazione d'ufficio delle destinazioni d'uso.
È necessario, infatti, rammentare che la certificazione della destinazione d'uso di una unità avviene esclusivamente attraverso la stampa dei relativi dati censuari, ricavabili dall'archivio catastale (mod. 55, mod. D e banca dati informatica).
In conclusione, pertanto, pur raccomandando al professionista, in caso di presentazione di una denuncia di variazione, l'opportunità di aggiornare l'elaborato planimetrico in atti, si ritiene che la sua ripresentazione non possa essere imposta come obbligo normativo.