CIR. N° 96/T del 9/4/98: ALLEGATO 1
Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto terreni.
Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 , ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano.
Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite automaticamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 5 si applicano fino all'entrata in vigore delle nuove discipline per la costituzione del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993. N. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994. n.133, e per la qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n.662.