CIRCOLARE N. 5 del 18 marzo 1985
Adempimenti degli Uffici per la Legge 28-2-1985, n. 47, relativi al C.T. e al C.E.U.
Art. 52. L. n. 47/1985
Questo articolo si compone di due parti logicamente distinte costituite una dal 1° comma e l'altra dal 2° e 3° comma. La prima parte ha effetti a regime, si riferisce cioè alla normale presentazione delle richieste di accatastamento in condizioni ordinarie; la seconda ha carattere straordinario e tende a sollecitare il recupero degli elementi dell'inventario catastale a tutt'oggi non denunciati.
Per quanto riguarda la prima parte, al fine di evitare dubbi interpretativi sul significato di "copia della dichiarazione per la iscrizione in Catasto", si chiarisce che tale copia deve essere intesa come comprensiva, oltre che del frontespizio del consueto Mod.1 e relativa planimetria, anche, a seconda dei casi, del Mod.3 SPC con tipo mappale ed elaborato planimetrico ovvero del Mod.44. Pertanto per tutti gli accatastamenti ai quali debba seguire la richiesta di abitabilità o agibilità, il professionista dovrà presentare copie degli elaborati di cui sopra sulle quali l'Ufficio apporrà, preferibilmente a timbro, datata e sottoscritta la seguente dichiarazione: "Copia rilasciata ai sensi dell'art.52 della legge 28-2-1985, n. 47".
Poiché la nuova legge dispone che alla domanda di abitabilità ed agibilità preceda la iscrizione in Catasto del fabbricato, nel Mod.3 SPC non dovranno più essere richieste le indicazioni relative a tali dati.
Con riferimento invece agli obiettivi dell'altra parte dell'articolo, allo scopo di rendere più agevoli le operazioni di accettazione degli accatastamenti e delle variazioni, si consente, qualora l'Ufficio ritenga di non poter assolvere nei tempi dovuti alle proprie incombenze, che i professionisti, limitatamente al periodo utile alla richiesta di cui all'art.35 della legge, producano contemporaneamente tutti gli elaborati connessi all'intera operazione prevista dalla Circolare n. 2, indipendentemente dalle fasi ivi distinte, ovviamente completi dei soli dati a loro già noti. In tal caso l'Ufficio si limiterà a rilasciare attestazione dell'avvenuta presentazione.
Al fine di rendere agevole il rilascio dell'attestazione, il professionista dovrà compilare in duplice copia un modello analogo ai fac-simile allegati alla presente circolare - di cui l'Ufficio curerà la diffusione con i mezzi che riterrà più opportuni - da presentare alla sezione presso cui ha inizio la pratica di accatastamento o di variazione.
E' appena il caso di aggiungere che dovrà procedersi nei tempi brevi alla verifica tecnica ed al completamento dei dati mancanti negli elaborati, non imputabili al professionista; in tale fase, se il professionista si rifiutasse di rendere conformi gli elaborati stessi, dovrà farsene immediata comunicazione all'ordine professionale per i provvedimenti di competenza ed ai Sindaci per avvertire che la pratica inoltrata, non rispondendo ai requisiti di norma per l'accatastamento, é respinta e resa nulla.
Si ravvisa l'opportunità che all'accettazione sia adibito personale esperto delle competenze di seconda e quarta Sezione per il controllo dell'aspetto tecnico formale di quanto presentato; si suggerisce anche, per evidenti motivi di snellezza, di consigliare i professionisti di avvalersi della facoltà di compilare il tipo mappale su estratto da autenticare, come previsto nella richiesta Mod. R.C.
Come é ovvio infine, quando la presentazione dei documenti é motivata dalla esigenza di individuare catastalmente beni ai fini di trasferimento di diritti, la procedura accelerata di cui si é detto, che - si ricorda - é giustificata dalle previsioni di notevole incremento di afflusso causato dalla delimitazione dei termini di accatastamento senza gravame, non può essere applicata: essa infatti mancherebbe proprio alla funzione di rendere disponibili nei tempi necessari per il negozio giuridico i codici di identificazione che sono richiesti al Catasto. Pertanto in tali casi si dovrà seguire l'integrale procedura della Circolare n. 2, sia che si tratti di denuncia di nuove costruzioni, sia per variazioni (frazionamenti o altro).
L'urgenza di adempiere alle procedure di cui sopra impone di tralasciare per il momento la trattazione di altri aspetti della legge che richiedono un più approfondito esame e che in quanto non immediatamente incombenti costituiranno argomento di successive disposizioni.