Si fa seguito alla comunicazione prot. 51169 in data 06.03.96 della Direzione Centrale del Demanio – Servizio III, al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità per la denuncia in catasto dei complessi immobiliari residenziali in uso al Ministero della Difesa.
E' necessario premettere che gli artt. 13 e 20 dell'Istituzione per la conservazione del nuovo Catasto Edilizio Urbano prescrivono che l'obbligo della denuncia di tali unità spetti all'Amministrazione dello Stato che le ha in uso o in consegna.
Circa i termini per la presentazione, va rilevato che la norma generale (presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla riconosciuta abitabilità) è superata, per gli immobili oggetto di sanatoria edilizia, dall'art. 52 della legge 47/1985 , per cui attualmente il termine utile per la denuncia di tali immobili è (a seguito delle proroghe succedutesi nel tempo) il 31 dicembre 1996.
Premesso quanto sopra, è necessario individuare quelle procedure che permettano alla Amministrazione della Difesa una semplificazione delle operazioni di accatastamento.
In considerazione dell'elevato numero di unità immobiliari che dovranno essere oggetto di denuncia, si ritiene innanzitutto opportuno che gli Uffici dipendenti forniscano la massima consentita collaborazione alla Amministrazione della difesa per le operazioni di accatastamento.
Gli uffici dipendenti sono pertanto invitati a fornire la propria assistenza per la presentazione della documentazione necessaria, dando agli uffici competenti dell'amministrazione della difesa della procedura automatizzata DOCFA, ed ove richiesto, a provvedere anche a brevi corsi di istruzioni per l'uso della procedura medesima.
Si ricorda che tutti gli elaborati cartografici ed i relativi modelli potranno essere sottoscritti dai funzionari tecnici dipendenti dalla Amministrazione della Difesa ancorché non iscritti agli albi professionali di categoria.