CIRCOLARE N. 4 del 20 marzo 1987

 

Adempimenti degli Uffici relativi al C.T. e C.E.U. - D.L. 9 marzo 1987, n.71.

Come è noto il D.L. 9 marzo 1987 n.71, pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 1987, ha prorogato i termini per le denunzie al catasto degli immobili, di cui al secondo comma dell'art.52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, al 30 giugno 1987; per gli immobili o porzione di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli Enti pubblici territoriali il termine è prorogato al 31 dicembre 1987.

 

Dopo tali date dovrà essere applicata, ai sensi del 3º comma dell'art.52 della medesima legge, l'ammenda di lire duecentocinquantamila per ciascuna unità immobiliare dichiarata in ritardo.

 

A tale scopo si allega un prototipo del Mod.25 modificato - di cui ciascun Ufficio provvederà alla riproduzione con i mezzi in dotazione - contenente le indicazioni da fornire all'Intendenza di Finanza, necessarie per l'applicazione dell'ammenda.

 

Come si può rilevare dal Mod.25/mod, l'infrazione deve essere contestata ad uno dei componenti la ditta catastale ovvero al legale rappresentante se persona giuridica. Pertanto nell'accettare i documenti, l'Ufficio dovrà necessariamente controllare che nei modelli di accatastamento o variazione sia precisato con cognome, nome e domicilio il soggetto a cui andrà notificata l'infrazione e quindi dovrà accertare che nei modelli 1N sia indicata la residenza del primo intestatario e nel Mod.44N che la denuncia sia resa da persona come sopra specificato.

 

Onde evitare eventuali contestazioni, sarà opportuno che in detti modelli, oltre alla firma del professionista, sia apposta quella di uno degli interessati e ciò anche in considerazione dell'assunzione di responsabilità sulla data della realizzazione delle opere, che l'Ufficio dovrà controllare come già indicato nella circolare n.5/86 nonché nella lettera circolare n.3/2725 del 6.9.1986.

 

Nel medesimo D.L. è stato prorogato al 31 marzo 1987 il termine utile per la presentazione al Comune della richiesta di sanatoria delle opere abusive.

 

Dopo tale data, venendo meno i motivi dell'urgenza di documentare fin dall'inizio le pratiche di condono, che hanno consigliato l'adozione di alcune procedure provvisorie, e ritenendo invece indispensabile ripristinare il controllo degli elaborati presentati per le nuove costruzioni e per le variazioni di u.i.u., si abrogano le disposizioni contenute nelle lettere circolari prot.3/2223 del 20/7/1985, 3/2431 del 9/8/1985.

 

Si è ravvisata tale necessità anche in considerazione che le pratiche accettate senza controllo ed esanimate successivamente, si sono rivelate incompatibili con la gestione degli atti catastali.

 

Per ovviare agli inconvenienti manifestati si dispone, restituendo con ciò le rispettive competenze alle due Sezioni catastali, che a far data dal 1° aprile 1987, tutte le pratiche presentate siano sottoposte ai necessari controlli previsti dalla circolare n.2/84 integrata dalla circolare n.15/85, abrogando nel contempo di quest'ultima le procedure che hanno consentito il rilascio immediato della copia dei Modd.55 e 44N, e più specificamente quelle di attribuzione del protocollo Mod.97 nonché di assegnazione del numero di partita da parte della II Sezione, indicate rispettivamente alle pagine 2 e 8.

 

Si dispone altresì che a dette pratiche venga data immediata esecuzione al fine di un tempestivo rilascio delle copie dei modelli sopraindicati, nello scrupoloso rispetto dell'ordine di presentazione.

 

Si consente tuttavia che fino al 30 giugno 1987 le pratiche di accatastamento di nuove costruzioni vengano presentate in II Sezione, complete di tutti i documenti necessari (Mod.3/SPC, tipo mappale, elaborato planimetrico, Modd.1N con relative planimetrie, Mod.55 autoallestito), ma con la tassativa disposizione che il rilascio della copia del Mod.55 avvenga in IV Sezione e ciò dopo che le Sezioni interessate, ciascuna per gli adempimenti di competenza, abbiano effettuato le operazioni previste nella circolare 2/84.

 

Per rendere agevole l'accettazione della documentazione sopraindicata e per il ritiro del predetto Mod.55, il professionista dovrà compilare in duplice copia un modello analogo al fac-simile allegato alla presente circolare - di cui l'Ufficio curerà la diffusione con i mezzi che riterrà più opportuni - su cui la II Sezione dovrà apporre il numero di ricevuta, istituendo a tale scopo uno speciale protocollo da utilizzare anche per la trasmissione dei documenti alla IV Sezione.

 

Con la stessa finalità viene altresì allegato modello di ricevuta di presentazione di denuncia di variazione (Mod.44N).

 

Quanto sopra consentito deve considerarsi eccezionale e ciò al fine di far fronte al prevedibile notevole afflusso di pratiche, disponendo fin da ora che dopo tale data dovrà essere ripristinata la procedura del preventivo controllo della denuncia Mod.3/SPC e introduzione in mappa del tipo mappale prima della presentazione alla IV Sezione degli elaborati di accatastamento.

 

Tale procedura va invece immediatamente attuata per le dichiarazioni di nuove costruzioni presentate ai sensi del primo comma dell'art.52 della Legge 47/85, nonché per quelle tendenti ad ottenere l'indentificativo catastale - previsto dalla Legge 52/85 - e la certificazione per il trasferimento degli immobili.

 

I Signori Dirigenti con la collaborazione dei rispettivi Capi delle Sezioni catastali, avranno cura di dare puntuale attuazione a quanto disposto, nonché tempestiva comunicazione agli Ordini professionali interessati.