CIRCOLARE N. 2 Prot. n. 3/166 del 20 Gennaio 1984
La sempre più matura consapevolezza della rilevanza dell'informazione catastale nella gestione ordinaria dei beni fondiari propone all'Amministrazione la scelta di aggiornati indirizzi, connessi con la urgenza di dotare gli Uffici di organica capacità di archiviazione, elaborazione ed utilizzazione elettronica degli elementi catastali distribuita in sede locale, con la necessità di predisporsi ad una organizzazione più fungibile e fors'anche diversa dei contenuti del catasto - più in particolare di quello edilizio - ed infine con l'opportunità di cogliere i naturali collegamenti tra aggiornamento catastale e conservazione automatizzata degli atti immobiliari ai fini di pubblicità.
Tali indirizzi si iscrivono infatti in quella corretta e moderna visione dell'istituto catastale che si sostanzia nella conservazione dello schedario aggiornato dei beni immobiliari insistenti sul territorio nazionale, così come vengono definiti attraverso la determinazione delle caratteristiche posizionali, di forma e di estensione oggettivizzate per mezzo di idonee rappresentazioni cartografiche (mappe e planimetrie), ed univocamente identificati mediante appositi codici (foglio, numero, subalterno). Col tramite di questi ultimi ai beni vanno associati da un lato i portatori dei diritti reali di godimento - per i quali peraltro il catasto svolge una funzione, seppure non probatoria, vigorosamente indicativa - e dall'altro elementi di descrizione economico-estimativa, utilizzabili a molteplici fini, fra i quali fanno spicco quelli tributari.
Nelle logiche pur diverse degli indirizzi sopra richiamati si può cogliere - fra l'altro - la ricorrenza di almeno due prevalenti indicazioni metodologiche e cioè:
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a) |
la opportunità di dissociare logicamente e temporalmente il momento della inventariazione del bene (accatastamento) dal momento della sua caratterizzazione descrittivo-valutativa (accertamento);
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b) |
il rigore del trattamento delle informazioni in entrata, mediante la ripartizione tra esterno ed Ufficio di compiti idonei ad esaurire le fasi obbligate in tempi previsti.
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Simili spunti metodologici sottolineano la rilevanza dell'attenzione portata sul momento dell'assunzione in catasto delle realtà edilizie; essa trova esplicita attuazione nella immediata identificazione catastale, nella saldatura storica dei diritti reali fra catasto terreni e catasto urbano, nella pienezza della rappresentazione del territorio.
Una analoga attenzione reclama anche il trattamento delle variazioni delle realtà già portate a catasto o almeno già dichiarate, mentre alcune particolari fattispecie (come i fabbricati in corso di costruzione) che in un certo modo possono riportarsi - seppure con qualche larghezza interpretativa - alla funzione catastale, manifestano anch'esse l'esistenza di una uniforme e soddisfacente soluzione procedurale.
Si ritiene pertanto opportuno fornire una organica serie di istruzioni integrative ed in parte modificative sul trattamento catastale degli enti urbani, nulla mutando tuttavia in questa sede, come è ovvio, per gli aspetti connessi con la disciplina tributaria.
In linea generale le procedure suggerite, nell'intento di meglio corrispondere alle esigenze degli utenti degli atti catastali, si propongono di conseguire:
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1) |
l'immediatezza della individuazione univoca dei beni, associata sin dall'inizio con gli elementi riferiti ai soggetti, che consente la registrazione delle domande di voltura anche prima che sia stato eseguito l'accertamento;
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2) |
la chiarezza della rappresentazione grafica delle parti edificate e delle parti scoperte, che generalmente la mappa catastale non è in grado di fornire;
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3) |
la possibilità di individuare agevolmente in catasto le parti comuni.
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Come ogni procedura, anche quelle che si intendono qui indicare possono considerarsi composte di operazioni di ingresso, inerenti tanto la rappresentazione del fabbricato, quanto la identificazione delle parti nelle quali verrà distinto; di passi di elaborazione e verifica; infine di indirizzamenti di posizioni di archivio, idonee a costituire sia gli elementi di accesso per consultazioni e certificazioni, sia le situazioni di stato per eventuali futuri aggiornamenti. Devono pertanto partire da denunce presentate e concludersi con atti catastali immediatamente ostensibili.
L'obiettivo al quale si può riportare l'intera operazione si concretizza dunque nello stabilire con chiarezza i rapporti funzionali fra gli Uffici da un lato e i denuncianti dall'altro e nell'individuare il più correttamente possibile le mansioni proprie degli uni e degli altri, definendone col necessario rigore i tempi ed i modi.
È pertanto condizionante, per un buon funzionamento del sistema, la dettagliata disamina di tali rapporti, che deve essere portata a piena e pronta conoscenza di tutti gli organismi rappresentativi delle professioni comunque interessate, alle quali andrà particolarmente sottolineata l'importanza dei risultati e dei vantaggi reciproci conseguibili attraverso la realizzazione di una più stretta collaborazione.
Detti vantaggi saranno tanto più attingibili quanto meglio saranno in particolare recepiti all'esterno quei passi operativi - illustrati nei paragrafi seguenti - che, benché non vincolati da norme congenti, risultano in concreto determinanti al fine di una immediata inventariazione catastale degli immobili urbani; essi sono stati studiati in modo da costituire anche la soluzione meno onerosa per i professionisti.
Nel sottolineare l'importanza dell'argomento per l'intera funzione catastale si richiama l'attenzione sul carattere delle nuove istruzioni, che è al contempo di fondamentale continuità con la normativa esistente e di sostanziale sviluppo nella direzione degli orientamenti esposti. Di esse si affida alla mediata consapevolezza di ciascun Ufficio la convinta attuazione, sotto la partecipe guida del dirigente e dei suoi collaboratori nella reggenza delle sezioni catastali. L'inventariazione dei singoli compendi immobiliari deve essere valutata come una pratica unitariamente definita ed autonoma, che richiede una professionalità tecnica prettamente caratterizzata dalla varietà del suo sviluppo complessivo. Di essa l'Ufficio come tale porta la responsabilità complessiva, senza indulgere a fuorvianti sezionature e ripartizioni: volutamente si esclude pertanto di imporre o suggerire moduli organizzativi, che si considerano pienamente e doverosamente rientranti nella competenza dei dirigenti; in particolare si lascia alla loro valutazione la regolamentazione del rapporto tra seconda e quarta sezione e la scelta degli accorgimenti di movimentazione interna ritenuti più speditivi.