CIR. N. 2 del 20/01/1984 - PROCEDURA DI VARIAZIONE DELLE UNITA ACCATASTATE
II.3. Accertamento
Le procedure illustrate per il trattamento delle variazioni - che si risolvano in effetti nell'analisi dei rapporti fra modalità di presentazione della denuncia e sua acquisizione da parte dell'Ufficio - non hanno chiaramente riflessi sulla fase di accertamento. In ogni caso, ad esito positivo dell'accertamento la variazione verrà registrata come di consueto a Mod.55; e l'annotazione susseguente a Mod.57 della partita di pertinenza - anche se ordinariamente immutata - indicherà la definizione della pratica di variazione.
Qualora in sede di sopralluogo non si riscontri una qualunque delle variazioni richieste, si procederà all'annullamento, in rosso, delle indicazioni apposte a suo tempo sul Mod.57.
Analogamente, quando venga richiesto l'annullamento di un frazionamento - sempreché nel frattempo non sia pervenuta alcuna domanda di voltura come risulterà dall'indicazione del relativo protocollo a Mod.57 - si dovranno depennare in rosso le prenotazioni dei subalterni e dei relativi riferimenti a suo tempo apposti sul Mod.57, indicando la data in cui si compie l'annullamento che dovrà risultare anche, con la causale, sul Mod.44.
È ovvio che detti numeri di subalterno non dovranno essere riutilizzati.
Un caso particolare, che per taluni ambigui risvolti sul piano tributario può assumere una rilevanza che ne consiglia lo specifico trattamento, può verificarsi quando si constati che un frazionamento susseguente ad atto traslativo non è da ritenere concretamente realizzato nella suddivisione funzionale della unità (ad esempio, quando l'unità stessa risulti suddivisa in gruppi di vani interdipendenti per quanto concerne l'accesso esterno).
In tale ipotesi - da ritenersi invero pressoche eccezionale -, non potendosi negare l'attribuzione di identificativi catastali alle singole porzioni, in sede di registrazione dell'atto si eseguirà correttamente il frazionamento nella partita originaria, avendo peraltro l'avvertenza di graffare fra loro i nuovi riferimenti catastali pertinenti alle parti derivate, in modo che i dati censuari e di consistenza rimangano gli stessi dell'unità originaria (v. all. 20, 21); non avendo peraltro il frazionamento significato funzionale e quindi censuario, si farà transitare l'intera unità, così individuata in modo complesso dei suoi identificativi catastali, dalla partita originaria in una nuova partita, la cui intestazione deve comprendere i titolari di tutte le porzioni con l'annotazione "ciascuno per la porzione di propria competenza" (ovvero contrassegnando ciascun titolare, nel corpo stesso della ditta come intestata in catasto con le indicazioni delle porzioni di pertinenza).