CIR. N. 2 del 20/01/1984 - PROCEDURA DI VARIAZIONE DELLE UNITÀ ACCATASTATE
II.1. Generalità
Si ritiene opportuno, come si è già detto in premessa, richiamare e sintetizzare anche la procedura di trattamento delle variazioni richieste dagli interessati, per introdurre fra l'altro alcune regole di particolare utilità.
Giova ricordare anzitutto che entrano nel campo delle variazioni, escluso ogni riferimento ai rapporti di diritto, le mutazioni da introdurre in catasto in relazione a cambiamenti nello stato - dal cambiamento nel perimetro a quello nella ripartizione interna o nella toponomastica o nella destinazione - tutti comunque relativi ad unità già presenti nel catasto stesso, sia pure nella forma più embrionale della dichiarazione di unità immobiliare non ancora elaborata. Si tratta di cambiamenti riconducibili in genere a fenomeni che si dichiarano già avvenuti, ma nella stessa sfera si fanno anche rientrare - sia pure assoggettandole ad un trattamento specifico - le dichiarazioni di intenzione relative alla divisione di unità in due o più porzioni in vista di trasferimenti di diritti (frazionamenti); la denuncia in questa ultima ipotesi deve intendersi pertanto destinata a trovare la sua concretezza attraverso la verifica di successivo evento giuridico e della sua necessaria conseguenza in termini catastali (voltura).
È anche opportuno soffermarsi preventivamente su un'altra distinzione possibile. Vi sono talune variazioni che non modificano il perimetro esterno delle unità stesse: per altre variazioni vale invece il contrario. Le variazioni del primo tipo non danno luogo all'attribuzione di nuovi subalterni; quelle del secondo devono sempre dar luogo alla formazione di nuovi codici identificativi (cioè subalterni) ed all'annullamento dei precedenti, in quanto rappresentanti realtà intrinsecamente diverse nell'inventario catastale.
Si può ancora notare che in qualche caso di variazione può non essere necessaria la presentazione di una nuova planimetria.
A livello esclusivamente operativo infine non è senza incidenza che le variazioni riguardino unità già iscritte a Mod.55, ovvero solamente denunciate. In quest'ultima condizione non è dubbio che, ove possibile, sarebbe opportuno far precedere la presentazione della variazione dalla esecuzione d'ufficio della procedura di accatastamento. Diversamente non resta che instaurare un collegamento logico e fisico - realizzato cioè attraverso idonee forme di archiviazione, che ciascun Ufficio definirà secondo i propri criteri abituali - fra le schede rappresentanti le unità da variare, i cui atti precedentemente acquisiti sono in attesa di traduzione in Mod.55, e le denunce rappresentanti le situazioni variate (o, nel caso particolare del frazionamento, che si ha intenzione di variare). Sarà ovviamente necessario che ciascuna denuncia richiami il numero della o in qualche caso delle schede interessate alla variazione. Nell'ipotesi che la variazione si sostanzi in una divisione dell'unità in più porzioni, ciascuna di queste deve essere contraddistinta dal numero di scheda dell'unità da frazionare, subalternata con lettera minuscola, significativa in via transitoria a tutti gli effetti della sua identità.