CIR. N. 15 Prot. n. 352338 del 29 Luglio 1985

INTRODUZIONE

 

Sommario cir.15

 

I condizionamenti imposti dalla pressione degli imprevedibili afflussi in attuazione della legge n. 47/1985, unitamente all'approssimarsi del termine previsto per l'entrata in vigore della legge n. 52/1985 - con particolare riferimento all'art.13 che modifica l'art.2826 del codice civile, con effetti per rinvio anche sull'art.2659 - inducono a rivedere, seppure marginalmente, talune delle norme dettate con la circolare n. 2/1984, già temporaneamente modificate dalla circolare n.5/1985 e disciplinate altresì dall'avvertenza metodologica contenuta nella lettera-circolare prot. n. 3/2223 del 20 luglio 1985.

 

I mutamenti che si ritiene opportuno introdurre sono mirati principalmente a non perdere l'obiettivo di consentire che le dichiarazioni di nuova costruzione siano accompagnate dal mod.55-autoallestito fornito di identificativi definitivi fin dall'origine, la cui copia - munita a vista da parte dell'Ufficio del numero di partita - possa svolgere (quando occorre), previa la sola regolarizzazione amministrativa, la funzione di certificazione; e che del pari in occasione delle variazioni, la copia da restituire del Mod.44 sia posta in condizioni di poter essere utilizzata per lo stesso scopo.

 

Si introduce il criterio - come già avvenuto nel nuovo Mod.1N - che tutte le richieste di accatastamento e variazioni possano essere sottoscritte dai professionisti iscritti agli albi che, sotto la propria responsabilità, dichiarino di agire per conto di chi sarebbe tenuto a presentarle. Tale facoltà si estende anche alla richiesta di copia di planimetria, e pertanto nel Mod. R.C. relativo deve essere apposta la firma e timbro del professionista in luogo della lettera di incarico professionale.

 

Si dispone altresì che anche gli accatastamenti di nuova costruzione da presentare in previsione di atti traslativi o per la richiesta di abitabilità (1° comma dell'art.52 della legge n. 47/1985), vengano consegnati in seconda sezione, come già indicato nella circolare n. 5/1985, per quelli riguardanti la sanatoria edilizia in quanto, unificando la procedura, tutti si dovranno concludere con il rilascio immediato della copia del Mod.55.

 

Pertanto la ricevuta prevista in detta circolare, riguardante le nuove costruzioni, resta valida come specifica dei documenti presentati, mentre quella per le variazioni può essere utilizzata come ricevuta provvisoria.

 

Si stabilisce inoltre, in considerazione dei motivi già espressi, che i protocolli Mod.97 vengano dalla sezione fisicamente disgiunti per le operazioni di accettazione delle domande di voltura, degli accatastamenti di nuova costruzione e delle variazioni; l'attuale protocollo dovrà proseguire per l'accettazione delle domande di voltura mentre per le altre operazioni dovranno essere istituiti, contraddistinguendoli con una serie letterale, altri Mod.97; e qualora l'Ufficio lo ritenga opportuno, anche più protocolli per lo stesso genere di operazione. La disposizione deve consentire l'apertura di più sportelli per il rapido smaltimento di accettazione delle documentazioni. Per l'accettazione dei documenti di accatastamento di nuova costruzione, la quarta sezione dovrà pertanto fornire alla seconda sezione i Mod.97 (uno o più) come sopra costituiti, consentendo così una protocollazione definitiva che altrimenti dovrebbe essere ristabilita in quarta sezione. I numeri finora utilizzati dalla seconda sezione per il rilascio di ricevute dovranno essere lasciati provvisoriamente liberi nei sopradetti Mod.97, per essere completati quanto prima dalla sezione stessa.

 

Vengono pure aggiunte o ricordate alcune precisazioni dettate particolarmente dalla necessità del condono; ad esempio la presentazione della denuncia di nuova costruzione di fabbricati rurali o la loro trasformazione in urbani.

 

Interpretando compiutamente la norma portata dal 1° comma dell'art.52 della legge n. 47/1985, che non impone l'autenticazione della copia della documentazione, si precisa infine che sarà cura del professionista, senza alcun intervento da parte dell'Ufficio, predisporre la copia della documentazione catastale da presentare al Comune per la richiesta dell'abitabilità; e pertanto si abroga la relativa disposizione contenuta nella circolare n. 5/1985.