CIR. N. 15 del 29 Luglio 1985 - Fabbricati rurali

C.1 - Nuovo accatastamento

 

Sommario cir.15

Sommario punto C

 

Per l'accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione si osserva che nulla è sostanzialmente innovato.

 

In ogni caso si ribadisce che la richiesta di accatastamento va presentata con Mod.26, con allegata una dichiarazione - di cui si unisce un prototipo per la divulgazione - dal quale risultino, ai fini della verifica delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della ruralità, i dati richiesti, nonché una dimostrazione grafica della suddivisione delle aree coperte e scoperte - meglio su supporto trasparente - rappresentante la configurazione catastale del terreno e la posizione dei fabbricati dei quali si richiede la ruralità.

 

Si dispone che tutta la documentazione sia prodotta in duplice copia, una delle quali sarà restituita al richiedente dopo che l'Ufficio avrà apposto il numero di protocollo (Mod.29) e l'annotazione: "Valida anche ai fini dell'art.35 della legge n. 47/1985, in pendenza di verifica per il riconoscimento della ruralità". Come è noto l'Ufficio darà pratica attuazione a quanto richiesto in sede di verifica ordinaria o, se richiesto, e comunque secondo la disponibilità dell'Ufficio da rendersi note con avviso al pubblico, in sede di verifica straordinaria a pagamento.

 

Gli esiti di tale verifica andranno come di consueto notificati all'interessato per l'apertura di un eventuale contenzioso. Nei casi di non riconosciuta ruralità, anche parziale, l'Ufficio deve rigorosamente renderne edotto anche il Comune interessato, per i riscontri delle agevolazioni eventualmente concesse con il condono edilizio.

 

Accogliendo suggerimenti da più parti espressi, si acconsente che la "dimostrazione grafica della suddivisione delle superfici" sia prodotta adottando la procedura prevista per i fabbricati urbani (tipo mappale e Mod.3/SPC) qualora l'interessato voglia che essi siano in ogni caso rappresentati in mappa prima della verifica. Tale procedura non può comunque prevedere la tabella di variazione per la definizione delle qualità, prima di aver eseguito l'accertamento.