CIR. N. 14 del 27/05/85 - Chiarimenti su alcuni casi di intestazione catastali.
Società in nome collettivo.
In deroga a quanto stabilito dal par.21, 2° comma dell'Istruzione XIV, le società in nome collettivo dovranno essere iscritte nella stessa forma prevista per le S.p.A., S.r.l. e simili, omettendo quindi di elencare i soci che le costituiscono.