CIR. N. 14 del 27/05/85 - Chiarimenti su alcuni casi di intestazione catastali.
Accatastamento di immobili urbani a nome di titolari di diritti sulle U.I.U. in maniera diversa da quella espressa in C.T.
E' questo il caso in cui nell'atto di trasferimento del terreno edificatorio sono specificate le porzioni che a costruzione avvenuta saranno di proprietà esclusiva di determinati comparenti: in particolare il patto può essere definito o fra coacquirenti del terreno o tra venditore del terreno e acquirente (costruttore).
La procedura seguita da taluni UU.TT.EE. è quella di registrare la voltura in catasto terreni al nome del o degli acquirenti del terreno e di trascinare poi, per continuità storica, nel C.E.U. la stessa ditta per tutte le u.i.u. del fabbricato, in attesa di un ulteriore nuovo rogito, che viene pertanto sollecitato. La procedura seguita nel C.E.U. è inesatta: non è invero necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà delle parti, perché essa è stata già pienamente espressa; un nuovo atto "ricognitorio" in particolare, se anche posto in essere, persegue una diversa finalità e non da luogo a nuova voltura.
Pertanto si suggerisce la procedura da seguire per accatastamenti del tipo suddetto.
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a) |
Denuncia Mod.3 SPC. |
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La ditta da dichiarare è quella del proprietario del terreno, annotando però nello spazio riservato agli atti mancanti, che verranno presentati più Mod.1N e conseguenti Mod.55 autoallestiti specificanti le ditte proprietarie dell'u.i.u. in forza dell'atto già precedentemente stipulato. |
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b) |
Mod.55 autoallestito. |
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Dovranno essere prodotti tanti, Mod.55 per quanti sono gli aventi diritti sulle u.i.u., con l'avvertenza di indicare nel Quadro C delle nuove ditte, oltre alla tradizionale formula "N.C.", gli estremi dell'atto in cui era indicata la cosa futura ora realizzata. |