CIR. N. 14 del 27/05/85 - Chiarimenti su alcuni casi di intestazione catastali.

Richiesta di accatastamento di immobili urbani a nome di coniugi " in comunione legale" quando in Catasto terreni risulti intestato uno solo di essi.

Sommario cir. 14

 

Possono presentarsi due casi:

 

a)

qualora negli atti del catasto terreni la partita risulti intestata a nome di uno solo dei coniugi per acquisto fatto anteriormente alla legge sul "diritto di famiglia" e non sia specificamente indicato nel Mod.3 SPC che è stato stipulato atto di comunione di beni, l'iscrizione in C.U. verrà eseguita con le stesse modalità illustrate al paragrafo I.2.1. della circolare n. 2/84 e cioè con la clausola:" ciascuno per i propri diritti";

 

 

b)

qualora invece il terreno sia stato acquistato in regime di comunione legale, come si può verificare nell'atto di acquisto, l'immobile deve essere accatastato a nome di entrambi i coniugi con la semplice indicazione "in comunione legale", perché per legge il bene é acquisito anche per il coniuge non presente al rogito.

 

Si coglie l'occasione per sciogliere una perplessità più volte manifestata dagli Uffici e dalle categorie interessate e non estranea anche alla scrivente stessa. Si dispone infatti, uniformandosi al trattamento previsto nel campo della pubblicità immobiliare, che nel caso in cui sia comparso nella stipulazione uno solo dei coniugi che agisce in dichiarato regime di comunione legale, la domanda di voltura debba essere accettata anche quando riporti il solo nome del coniuge presente , con la obbligatoria annotazione "in comunione legale" che verrà così riportata negli atti catastali.