Circolare 9 del 26/11/2001 - Docfa 3

Accettabilità degli atti presentati con Docfa

 

L’ufficio non potrà rifiutare gli atti di aggiornamento prodotti con la procedura Docfa che risultino conformi alle indicazioni dettate dal D.M. 701/94, dalla presente circolare e fatta salva la iscrivibilità in banca dati (possibili casi di rifiuto: mancanza in banca dati del subalterno variato o soppresso; intestazione con mancata quadratura dei titoli, ….). Si riserva, peraltro, la possibilità di rifiutare la pratica DOCFA qualora:

L'ufficio motiverà in forma scritta le ragioni del rifiuto degli atti di aggiornamento.

Si precisa, inoltre, che l'ufficio non dovrà richiedere in copia alcuna documentazione non espressamente prevista dalla normativa catastale vigente. Qualora il tecnico presentatore lo ritenga utile, viceversa, potrà citare gli estremi di documenti prodotti da altre Amministrazioni (protocollo, data ed autorità emittente), da indicare nel "Quadro D – riquadro “Note relative al documento e relazione tecnica” o allegare eventuale documentazione fotografica.

Si coglie l’occasione per ribadire che la procedura di classamento automatico, resa disponibile al professionista in sede di redazione della dichiarazione, costituisce un semplice ausilio al fine di definire la rendita da proporre. In nessun caso, la mancata aderenza della rendita proposta a quella automatica, potrà costituire motivo di rifiuto in sede di accettazione della pratica.